Carrà Gaini

Indicazioni Geografiche DOP, IGP, STG: garanzie per il prodotto

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Nei precedenti articoli abbiamo presentato alcune particolarità dei Marchi di Impresa, in continuità e per completezza ci soffermiamo ora sulle Indicazioni Geografiche.

Queste sono altrettanto dei segni distintivi, ma a differenza del Marchio, non distinguono un prodotto bensì la sua provenienza con riferimento ad una specifica area geografica, così come la sua qualità, in funzione di specifici fattori ambientali, climatici e legati alla tradizione.

Le Indicazioni Geografiche esprimono pertanto uno stretto legame tra il prodotto e il territorio d’origine, certificando quei prodotti che hanno ormai acquisito una loro tipicità e reputazione, in relazione alle qualità e caratteristiche della zona di appartenenza.

L’attitudine imprenditoriale di valorizzare e difendere i nostri prodotti, la nostra cultura, la capacità produttiva artigianale, diventa essenziale per ogni azienda, sia a livello economico che strategico, per essere competitivi sul mercato.

Per questo il produttore deve avere uno specifico strumento con cui comunicare al consumatore l’eccellenza del proprio prodotto: la risposta è nelle suddette Indicazioni Geografiche.

Tipologie di Indicazioni Geografiche

In base al Regolamento (UE) n.1151/2012, le Indicazioni Geografiche includono:

  • Denominazione di origine protetta (DOP) – di cui si considera anche la DOC, denominazione di origine controllata e la DOCG, controllata e garantita (proprie del settore vinicolo);
  • Indicazione geografica protetta (IGP);
  • Specialità tradizionali garantite (STG).

Requisiti di accesso alla tutela

DOP 
(art.5, c.1,Reg.1151/2012
)
IGP  
(art.5, c.2,Reg.1151/2012)
STG  
(art.17,Reg.1151/2012)
Nome che identifica un prodotto. Nome che identifica un prodotto. Individua la composizione e il modo con cui il prodotto è realizzato.
Originario di un luogo, regione. Originario di un luogo, regione. Non è collegato ad una zona geografica specifica.
Qualità e caratteristiche dovute ad ambito geografico e fattori naturali e umani. Origine geografica attribuibile a qualità e reputazione. Istituito per salvaguardare i metodi di produzione e le ricette tradizionali.
Fasi di produzione svolte nella zona geografica delimitata. Almeno una delle fasi di produzione deve essere svolta nella zona geografica delimitata. E’ lo strumento di comunicazione dei  produttori sulle caratteristiche dei loro prodotti tradizionali.

 

Disciplina delle indicazioni geografiche

La disciplina applicabile rientra nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale, come per il marchio d’impresa e i marchi collettivi e di certificazione, di cui abbiamo parlato in un nostro precedente articolo.

Oltre al Regolamento (UE), troviamo negli artt. 29 e 30 c.p.i. un’ampia tutela delle indicazioni geografiche, a favore di quei prodotti meritevoli di protezione per l’appartenenza ad uno specifico territorio, da cui derivano le loro caratteristiche di qualità e reputazione – art.29 c.p.i.

Il loro uso è vietato se è «idoneo ad ingannare il pubblico o comporta uno sfruttamento indebito della reputazione» – art.30 c.p.i.

Le indicazioni geografiche titolate sono sottoposte ad una procedura di registrazione, che richiama i marchi collettivi, in quanto anch’esse usufruibili da più imprenditori, in conformità ad uno specifico “disciplinare” di produzione e alla relativa sottoposizione ad un organismo di controllo.

La tutela delle Indicazioni Geografiche

Sono protette, in relazione a prodotti comparabili, da :

  • qualsiasi tentativo di indicazione falsa o ingannevole della provenienza di un prodotto;
  • atti di concorrenza sleale;
  • contraffazioni;
  • qualsiasi atto che possa di per sé indurre in errore il consumatore sull’effettiva origine del prodotto scelto.

In caso di un possibile conflitto tra indicazioni geografiche e marchi, si può parlare di tutela “rafforzata”, in relazione a prodotti dello stesso tipo per cui:

  • i segni che siano in conflitto con le DOP o IGP, non possono essere registrati come marchi, quindi in fase di procedura di registrazione l’ufficio competente potrà opporsi ad essa.
  • si può registrare un’indicazione geografica se sussiste un marchio anteriore (coesistenza dei segni). Il titolare del marchio potrà continuare ad utilizzarlo e anche rinnovarlo, salvo non sopraggiungano cause di nullità o decadenza (di cui si parlerà in un prossimo contributo);

Il Made in Italy e il regime sanzionatorio

Una specifica indicazione geografica è rappresentata dal Made in Italy, ossia una forma di tutela per beni prodotti interamente in Italia o tale da prevedere che almeno due delle fasi di lavorazione siano svolte nel territorio italiano e per le restanti sia garantita comunque la tracciabilità.

Con essa il legislatore ha stabilito anche un regime sanzionatorio amministrativo e penale in caso di indicazioni false o fallaci su prodotti con apposizione dell’indicazione che però di fatto non rispettano i requisiti specifici del “Made in Italy”, a danno del consumatore.

Procedura di registrazione: disciplinare di produzione

Anche per le Indicazione Geografiche come per i marchi d’impresa, è possibile richiedere il riconoscimento in DOP o IGP tramite una procedura di registrazione, secondo una prima fase nazionale ed una successiva fase comunitaria.

I soggetti legittimati a procedere sono i gruppi formati da vari produttori (consorzio di tutela) che creano lo stesso prodotto all’interno dell’area territoriale identificata nel disciplinare.

Il “disciplinare” – art.7, Reg.n.1151/2012 – è una sorta di vademecum sulla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

E’ redatto in maniera chiara e dettagliata al fine di permettere all’organismo di controllo di poter certificare l’esatta applicazione delle procedure e della normativa a garanzia della qualità del prodotto.

E’ fatto obbligo ai produttori di rispettare i requisiti richiesti per la registrazione e, una volte inserite le indicazioni necessarie, i beni potranno essere commercializzati sotto il regime di DOP o IGP o STG.

Contenuto del disciplinare

Elementi Oggetto
Nome del prodotto deve comprendere la DOP o IGP, ossia il nome della zona territoriale delimitata.
Descrizione del prodotto la sua specificità e origine che permette di differenziarlo da altri della medesima categoria. Rappresenta un rilevante elemento ai fini del controllo.
Zona geografica l’area entro la quale viene ottenuto il prodotto.
Prova dell’origine del prodotto a cui si ricollega la sua “tracciabilità” ossia la possibilità di tracciare il percorso produttivo: dalle materie prime alla commercializzazione.
Metodo di produzione deve essere scritto in modo chiaro e dettagliato, al fine di consentire ai produttori
della medesima area geografica di seguire la stessa produzione in conformità al disciplinare.
Legame con il territorio quale elemento essenziale delle specifiche del prodotto in relazione alla registrazione come DOP o IGP.
Strutture di controllo riferimenti delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare e i relativi compiti.
Etichettatura s’indicheranno le tipologie di confezionamento e informazioni obbligatorie relative al prodotto.

 

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