Carrà Gaini

Marchio collettivo e di certificazione per valorizzare il territorio

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Proseguiamo la nostra esperienza nel mondo del marchio – essenziale strumento di comunicazione che trasmette al consumatore un messaggio di affidabilità, qualità e garanzia di un prodotto/servizio – con un’introduzione sulla tutela del marchio collettivo e marchio di certificazione.

Nell’attuale contesto produttivo e commerciale, il marchio è tutelato per:

  • la sua capacità distintiva e funzione di indicazione dell’origine imprenditoriale del prodotto/servizio;
  • il suo valore economico e commerciale in quanto strumento di comunicazione.

Il marchio quindi nella sua essenza assume una specifica funzione pratica, che la normativa è chiamata a disciplinare:

  • sia in relazione alla sua protezione e valorizzazione sul mercato;
  • sia rispetto al messaggio che trasmette, su cui il titolare deve agire, a garanzia della sua veridicità e idoneità a non ingannare il consumatore.

La nostra riflessione di oggi, va a focalizzarsi sulla percezione che il pubblico ha di un prodotto/servizio, quale elemento determinante per:

  • stabilire se un marchio è tutelabile;
  • definirne i confini di protezione o di appartenenza ad una certa tipologia di prodotti – zona – qualità (a prescindere dalla singolarità della casa produttrice).

Ma a quale tipologia di marchi possiamo ricollegare questi prodotti?

Come valorizzare le attività del territorio locale in un contesto commerciale globalizzato?

Dal marchio individuale al marchio collettivo

Nei casi in cui lo stesso prodotto è in un certo senso “condiviso” da più imprese, si parla di marchio collettivo, anziché di marchio individuale.

Un esempio immediato è rappresentato dal parmigiano reggiano o dal prosciutto di parma i cui marchi stanno tra l’altro a garanzia di qualità e provenienza geografica.

La differenza con il marchio diciamo ordinario è immediata:

  • il marchio individuale quale marchio d’impresa, identifica l’origine dell’impresa di un prodotto/servizio rispetto alla concorrenza, ossia l’azienda che lo produce e lo commercializza, permettendo di per sè una connessione diretta tra marchio e impresa;
  • il marchio collettivo invece assume la funzione di garanzia delle caratteristiche e della qualità di determinati prodotti/servizi appartenenti a diverse o più imprese, facenti parte di una stessa associazione o consorzio, di cui ne individua e certifica comuni elementi distintivi.

Quest’ultimo lo troviamo disciplinato dall’art.11 c.p.i, aggiornato con D.Lgs. 20/02/2019, n.15.

In funzione della specifica valorizzazione territoriale, il marchio collettivo «può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi» (art.11, c.4, c.p.i).

Pertanto, l’impresa i cui prodotti/servizi provengano dalla stessa area geografica, può utilizzare quel marchio collettivo e «diventare membro dell’associazione di categoria titolare del marchio» (art.11, c.4,c.p.i.), a condizione che rispetti tutti i requisiti richiesti dal regolamento d’uso.

Ma nell’intento di valorizzare anche le attività commerciali locali, soprattutto quelle legate ai prodotti tipici del Paese e quindi alla loro commercializzazione anche in un contesto internazionale, al marchio collettivo si affianca il marchio di certificazione.

Dal marchio collettivo al marchio di certificazione

Con l’art.4 del D.Lgs. n.15/2019 è stato infatti introdotto l’art.11-bis c.p.i con cui si prevede l’uso del marchio di certificazione anche nell’ordinamento italiano.

Il marchio di certificazione ha la funzione di garanzia di certificare specifiche caratteristiche di prodotti e servizi, come la relativa origine, natura o qualità.

Titolarità e regolamento d’uso

Titolarità marchio collettivo e marchio di certificazione

Il titolare del marchio collettivo non è il produttore.

Il titolare del marchio collettivo è l’ente che ha il compito di verificare che il segno venga utilizzato da ogni singolo imprenditore del consorzio in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento d’uso.

In particolare, il titolare ha:

  • la responsabilità di sorvegliare sull’uso corretto del segno, nel rispetto del regolamento d’uso ma anche del Regolamento (UE) n.1001/2017 sul marchio dell’UE;
  • l’onere di modificare il regolamento d’uso qualora esso presenti elementi che vadano in contrasto con la normativa;
  • la facoltà di adottare idonee misure che possano prevenire un utilizzo illecito dei marchi da parte di terzi, come possibili atti di contraffazione;
  • la possibilità di imporre eventuali sanzioni nei confronti degli utilizzatori;
  • l’obbligo di constatare che il prodotto/servizio abbia le caratteristiche oggetto di certificazione.

Inoltre, il titolare del marchio di certificazione deve essere imparziale, per cui è tenuto a non utilizzare il marchio per i prodotti/servizi che lui stesso certifica.

Domanda di registrazione e regolamento d’uso

In fase di deposito delle due tipologie di marchio in esame è necessario allegare alla domanda il regolamento d’uso (anche non contestuale), quale componente essenziale ai fini della relativa tutela, che disciplina «l’uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni».

Controlli da effettuarsi a pena di decadenza del marchio.

Contenuto del regolamento d’uso: elementi comuni e propri

Marchio collettivo Marchio di certificazione
nome del richiedente nome del richiedente
rappresentazione del marchio rappresentazione del marchio
soggetti legittimati all’uso soggetti legittimati all’uso
modalità d’uso del marchio modalità d’uso del marchio
condizioni d’uso del marchio e sanzioni per violazione alla normativa condizioni d’uso del marchio e sanzioni per violazione alla normativa
prodotti/servizi oggetto del marchio, luogo d’origine degli stessi e relative materie prime prodotti/servizi oggetto del marchio, luogo d’origine degli stessi e relative materie prime
procedimento di produzione e lavorazione dei prodotti/servizi caratteristiche prodotti/servizi da certificare
scopo dell’associazione di categoria dichiarazione del titolare che attesta di non svolgere attività sui prodotti/servizi certificati.
soggetti legittimati a rappresentare l’associazione di categoria criteri di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio

 

In conclusione, si può dire che i due tipi di marchi, volti a garantire l’origine e la qualità dei prodotti, sono un efficace strumento per:

  • tutelare le imprese da eventuali violazioni e contraffazioni;
  • rendere il marchio riconoscibile rispetto ad altri, al fine di persuadere il consumatore a scegliere il prodotto/servizio certificato.

Noi come Avvocati d’impresa esperti in materia di impresa e di tutela dei marchi, possiamo guidarvi alla registrazione del marchio collettivo e di certificazione e all’elaborazione del relativo regolamento d’uso.

Non esitate a contattarci per saperne di più.

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