Carrà Gaini

La responsabilità giuridica dell’amministratore di società

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Per focalizzare al meglio il ruolo dell’amministratore di società nella holding, siamo partiti, nel precedente articolo, dagli obblighi, obiettivi e funzioni del gruppo di società e della holding.

In questo secondo capitolo proseguiamo il nostro studio in materia, ma prima di soffermarci sul ruolo specifico dell’amministratore di società e relativa responsabilità giuridica nella holding (Parte 2), richiamiamo i principi fondanti su cui ruota la figura dell’amministratore di società (Parte 1).

Parte 1

Ruolo e obblighi dell’amministratore di società

L’amministratore di società è il soggetto incaricato di gestire l’organizzazione dell’impresa e tutte le operazioni necessarie ad attuare l’oggetto sociale.

Pertanto, le sue funzioni consistono, appunto, nella:

  • gestione societaria, nel rispetto dell’oggetto sociale e della sua realizzazione;
  • rappresentanza della società verso i terzi;
  • garanzia della tutela del patrimonio sociale;
  • contenimento del rischio d’impresa;
  • controllo del flusso di informazioni aziendali;
  • verifica sull’assetto economico-finanziario.

A tal fine, l’organo amministrativo assume poteri di ordinaria e straordinaria gestione.

Le highlights dell’amministratore di società

L’amministratore di società deve esercitare il proprio mandato attenendosi a questi obblighi (la cui chiarezza può servire da faro nella difficile navigazione a cui è chiamato).

Obbligo di diligenza (art.2392 c.c.)

Il cui grado dipende dalla dimensione dell’azienda amministrata, dalla natura dell’incarico assegnato all’amministratore (diligenza professionale) e dalle specifiche competenze tecniche dello stesso.

Obbligo di vigilanza

Consiste nel potere che l’amministratore di società esercita al fine di controllare l’operato e l’andamento dell’impresa, anche tramite l’impiego di specifiche deleghe. Deve essere di fatto una vigilanza attenta e informata ai fini della definizione delle rispettive responsabilità.

Agire informato (art.2381,c.6,c.c.)

L’obbligo di informarsi sulla situazione aziendale allo scopo di un’azione e gestione “consapevole” della società.

Scelte gestionali dell’amministratore di società

Nella gestione aziendale, qualora si riscontri che l’amministratore abbia agito secondo un adeguato grado di diligenza, secondo buona fede e nell’interesse dell’impresa (o del Gruppo), non gli può essere imputata la responsabilità di aver preso decisioni imprenditoriali che possano implicare rischi o potenziali perdite economiche per l’impresa.

E’ il principio ispirato alla Business Judgment Rule, secondo il quale in virtù della discrezionalità delle scelte di gestione dell’amministratore di società, risulta che queste sono insindacabili se agite con diligenza.

Questo principio stigmatizza la libertà discrezionale delle scelte imprenditoriali, che rimangono insindacabili.

In ogni caso, gli amministratori non sono responsabili degli esiti negativi di tali condotte e di eventuali danni cagionati all’impresa (Corte di Cassazione, ord. n. 5347 del 18 febbraio 2022), se le scelte gestorie sono state assunte nel rispetto dei principi di cui sopra.

Parte 2

Applicazione del ruolo all’interno del Gruppo di società

Responsabilità giuridica dell’amministratore nel gruppo di società

La responsabilità giuridica in capo all’amministratore di società, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento tipica di una holding o in concomitanza con un gruppo di società, sorge in violazione :

  • dei doveri fiduciari volti ad agire nell’interesse della holding, dei soci e azionisti; o in conflitto di interessi al netto dei principi generali;
  • e negligenza dei doveri di diligenza e agire informato, senza valutare adeguatamente i rischi;
  • dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale (utilizzo improprio delle risorse della holding per fini personali e non autorizzati).

La capogruppo è direttamente responsabile verso i soci e i creditori sociali qualora la relativa condotta illecita abbia cagionato rispettivamente:

  • un pregiudizio «alla redditività e al valore della partecipazione sociale»;
  • una «lesione (…) all’integrità del patrimonio della società».

Responsabilità solidale

Inoltre, sussiste una responsabilità in solido tra gli amministratori della holding e delle controllate (art.2497, c.2,c.c.) per cui se i soci e i creditori sociali non vedono soddisfatto il loro credito dalle società collegate, possono rivalersi sulla capogruppo.

Quindi gli amministratori rispondono personalmente e solidamente dei danni derivanti dalla propria condotta.

Ciò comporta che si riconosce una responsabilità solidale anche in capo al soggetto che abbia:

  • contribuito con il proprio comportamento a mettere in atto l’evento lesivo;
  • violato la norma che impone l’obbligo di vigilanza sull’operato stesso degli amministratori della holding;
  • ottenuto consapevolmente un beneficio.

Ma quali sono i principi posti alla base della relazione tra amministratore di società, holding e Gruppo?

Principi gestione societaria holding/gruppo di società

Di norma la responsabilità della controllante deriva da condotte di mala gestio messe in atto dagli amministratori che violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, e che sono espressione di un abuso di direzione unitaria del Gruppo.

Abuso di direzione unitaria

Ogni società (e quindi il suo amministratore), controllante e controllata, deve agire comunque sempre nell’interesse del Gruppo nel suo complesso, anche se, rimanendo giuridicamente autonome e indipendenti, va da sé che ognuna guardi anche ai propri interessi.

È essenziale però che la holding non metta in atto politiche di controllo allo scopo di ottenere lei stessa un vantaggio proprio a danno delle controllate, in abuso della funzione di direzione unitaria, ma agisca a vantaggio del Gruppo.

Principio dei vantaggi compensativi

A norma dell’art. 2497, c.1, c.c.

non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”.

Di fatto non si può considerare abusiva l’attività di direzione e coordinamento che, pur esprimendosi in atti che singolarmente possono essere pregiudizievoli e arrecare un danno alla società controllata che li compie, nel complesso invece assicurino comunque un vantaggio compensativo.

Quindi, in virtù del «principio dei vantaggi compensativi», l’effetto negativo dell’operazione dannosa sulla società controllata che l’ha eseguito, può essere annullato (o meglio compensato) dall’effetto opposto, quindi positivo, che comunque detta azione possa avere prodotto nell’ampio progetto imprenditoriale del Gruppo.

Di conseguenza, in applicazione di detto principio, gli amministratori delle società figlie che adempiano alle direttive, di per sé già pregiudizievoli, stabilite dalla società madre, in attuazione di piani strategici industriali e finanziari del Gruppo, andrebbero esentati da eventuali danni.

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