Carrà Gaini

Il Rapporto di Agenzia: disciplina e elementi principali del contratto

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Prima di sottoscrivere un contratto di agenzia, è necessario conoscerne a fondo la disciplina, le obbligazioni delle parti e le clausole ricorrenti.

In questa sede offriamo una prima introduzione generale sul tema, per poi proseguire il nostro percorso con successivi contributi ove andremo a focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti di rilievo, come:

  • l’esecuzione del rapporto di agenzia;
  • la cessazione/risoluzione del contratto di agenzia;
  • l’indennità di fine rapporto.

Cos’è il contratto di agenzia?

È un accordo tra un soggetto professionale (cd. agente) che si obbliga a promuovere, per conto e nell’interesse di un’altra parte (cd. proponente), la conclusione di contratti aventi ad oggetto i prodotti/servizi del proponente su una specifica zona, dietro un corrispettivo, la provvigione (art.1742 cc).

Il contratto di agenzia è un contratto a prestazioni corrispettive, che deve essere formalizzato per iscritto quantomeno rispetto agli elementi essenziali, ovvero con riferimento a:

  • il nominativo delle parti;
  • la zona;
  • i prodotti/servizi;
  • l’ammontare delle provvigioni;
  • la durata;
  • il riferimento alle norme dell’Accordo Economico Collettivo (come meglio si dirà nel seguito), per disciplinare gli aspetti non regolati espressamente dalle parti.

Di norma l’agente ha solo il compito di promuovere la stipula di contratti (in seguito ad una trattativa da cui ottenere ordini), nel rispetto delle specifiche direttive del proponente, senza avere il potere di sottoscrivere i contratti in nome e per conto di quest’ultimo, salvo che questo non ne conferisca espresso incarico con rappresentanza.

Le prestazioni dell’agente devono essere svolte in via continuativa, con una propria autonomia organizzativa e gestionale, assumendosi il rischio imprenditoriale (ma senza sconfinare nel lavoro autonomo). Ciò caratterizza e distingue il rapporto di agenzia dal lavoro subordinato e da altre fattispecie, come il procacciamento d’affari.

La disciplina del contratto di agenzia

L’istituto dell’agenzia trova disciplina nel codice civile, nel diritto comunitario e negli Accordi Economici Collettivi, commercio e industria.

Va detto che la disciplina legale dell’agenzia è in buona parte derogabile, ma tendenzialmente solo con disposizioni più favorevoli all’agente, considerato parte più debole del rapporto.

Il mandato all’agente può essere conferito in esclusiva o senza: nel contratto può dunque essere previsto che l’agente operi per conto di:

  • un solo proponente, appunto in esclusiva (agente monomandatario);
  • più proponenti (agente plurimandatario);

e così che il proponente non possa avvalersi di altri agenti per la medesima zona.

Inoltre, può esser concesso all’agente di collaborare con terzi proponenti per la promozione di prodotti e servizi diversi, seppur nel medesimo settore merceologico, o al proponente di concludere direttamente affari nella stessa zona.

Accordi Economici Collettivi

I cosiddetti AEC (Commercio e Industria, di fatto assimilabili ai Contratti collettivi di lavoro nazionali) prevedono norme che vanno a integrare o derogare quelle previste dalla legge e dalle parti nel contratto individuale di agenzia.

Il regime di applicazione è differente a seconda che si tratti di agente monomandatario o plurimandatario, per cui si avranno effetti diversi rispetto, ad esempio, a:

  • i termini di preavviso;
  • l’indennità in caso di risoluzione del rapporto;
  • l’indennità dovuta in relazione al patto di non concorrenza.

Così come in riferimento anche alla tipologia di contratto di agenzia, qualora sia:

  • a tempo determinato, che cessa alla scadenza stabilita dal contratto;
  • o a tempo indeterminato, per il quale le parti possono recedere dallo stesso solo con il rispetto di un termine di preavviso.

Quali sono gli elementi essenziali del contratto di agenzia?

Nel rispetto della disciplina dell’agenzia, occorrerà che da una parte si conferisca, e dall’altra si assuma, un incarico stabile (I elemento), esercitato in via continuativa, la cui esecuzione si colloca nell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

L’oggetto della prestazione definita nel contratto dovrà essere la promozione commerciale allo scopo di conseguire una proposta/ordine di acquisto finalizzato alla conclusione di un contratto di vendita sui beni e/o servizi, per cui l’agente ottiene il diritto alla provvigione (II elemento).

Inoltre, il contratto deve prevedere una specifica zona (art. 1742 c.c.), area geografica (III elemento) – anche in applicazione di un diritto di esclusiva – entro la quale l’agente deve svolgere la propria attività.

Si precisa che, a determinate condizioni (previste dagli AEC) è possibile variare la zona assegnata all’agente in corso di esecuzione del contratto, così come i prodotti/servizi oggetto di contratto.

Quali sono le altre clausole ricorrenti?

La clausola di esclusiva

Spesso sono conferite all’agente una o più zone in esclusiva, a tutela di un’eventuale concorrenza da parte di altri agenti di commercio, e in parallelo si chiede all’agente di non operare con altri proponenti per i medesimi settori merceologici o prodotti.

Il diritto di esclusiva (art. 1743 c.c.) è elemento naturale, ma non essenziale del contratto di agenzia, che può dunque essere derogato dalle parti.

Talvolta il proponente in contratto, a parziale deroga del diritto di esclusiva, si ritaglia il personale diritto di concludere direttamente affari e contratti nella medesima zona in cui opera l’agente. In tal caso può essere previsto che all’agente spetti comunque una provvigione (c.d. indiretta – art. 1748 c.c.).

Si è ritenuto che la violazione dell’esclusiva non determini la risolubilità del contratto per inadempimento, ma solo il diritto dell’agente alla provvigione (che avrebbe potuto conseguire).

In caso invece di “invasione” sistematica della zona da parte di altri agenti del proponente, l’agente sarà legittimato a chiedere la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno.

Qualora sia l’agente a violare la clausola di esclusiva, la circostanza incide sul vincolo fiduciario proprio del rapporto di agenzia, tanto da costituire inadempimento utile al preponente per invocarne la risoluzione.

Teniamo presente che una volta terminato il contratto, se non vi sono vincoli post-contrattuali, l’agente potrà liberamente esercitare la medesima attività anche nella stessa zona e settore merceologico, quindi anche ponendosi in concorrenza con l’ex-proponente.

Il patto di non concorrenza

Diversamente, ai fini di una tutela preventiva, il proponente in fase di negoziazione può decidere di proporre all’agente la formalizzazione per iscritto, a pena di nullità, con un patto di non concorrenza post contrattuale che, come tale, avrà significativi effetti successivi alla cessazione del rapporto di agenzia.

Infatti, il patto di non concorrenza (art. 1751-bis c.c.) impone all’agente, per (massimo) due anni successivi alla cessazione del contratto, di non esercitare l’attività nella medesima zona e per identici prodotti/servizi o settore merceologico che siano stati oggetto del contratto di agenzia.

Il patto di non concorrenza dovrà essere retribuito, con il riconoscimento di un’indennità commisurata ai parametri previsti dal codice civile o dagli AEC, ove applicabili al rapporto. In mancanza di pattuizione, il corrispettivo potrà essere determinato dal Giudice.

Ma torniamo ora ad uno degli elementi essenziali del contratto di agenzia, la provvigione.

Le provvigioni sono un diritto… e il fisso?

La provvigione è la retribuzione dell’agente di commercio; consiste nell’importo percentuale che viene calcolato sul fatturato di ogni contratto di vendita concluso dall’agente durante il contratto, per effetto del suo intervento (art.1748 c.c.).

L’obbligazione dell’agente è tipicamente di risultato, per cui questi matura il diritto alla provvigione solo quando il contratto/ordine sia stato conseguito grazie alla sua attività.

Talvolta viene previsto in contratto che il diritto alla provvigione sorga solo all’esecuzione del contratto/a pagamento avvenuto (cioè, al buon fine dell’affare) da parte del cliente e dunque non solo per aver questi raccolto un ordine/proposta contrattuale.

La misura percentuale della provvigione è stabilita contrattualmente dalle parti e può essere modificata da queste, salvo quanto previsto dagli AEC, secondo cui, a determinate condizioni, entro certi limiti e previa comunicazione scritta, il proponente può decidere una modifica unilaterale della misura provvigionale (in aumento o in diminuzione).

Pagamento della provvigione

La liquidazione delle provvigioni all’agente deve avvenire entro e non oltre la fine di ogni trimestre. E ciò inderogabilmente, come previsto dal codice civile (art. 1749 c.c.), con nullità di ogni patto contrario.

Nulla osta a disporre in contratto il diritto per l’agente a percepire anticipi provvigionali, con successivi conguagli, cosicché all’agente spetti un “fisso” mensile.

In alternativa all’accordo tra le parti, si osserva che l’unica fonte che disciplina gli anticipi provvigionali sono gli AEC, ma solo riguardo alle provvigioni effettivamente maturate (AEC Industria, art. 7, c. 5).

Per cui nel corso del trimestre l’agente può chiedere anticipi di parte del suo credito: ad esempio qualora i termini di pagamento delle fatture per i clienti siano molto lunghi ed in caso di diritto alle provvigioni che matura solo al buon fine dell’affare.

Come già menzionato, a determinate condizioni la provvigione è dovuta anche a seguito della cessazione del contratto, qualora i contratti di vendita siano stati conclusi per l’effetto di una precedente attività riconducibile all’agente, pur se in un momento successivo al termine dell’incarico.

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