Carrà Gaini

L’intestazione fiduciaria garantisce la tutela del patrimonio?

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L’impresa “familiare” che voglia garantire un’adeguata protezione del proprio patrimonio, anche in vista del passaggio generazionale, può scegliere tra diversi istituti: la holding, il trust, il fondo patrimoniale, così come il patto di famiglia e l’intestazione fiduciaria.

La decisione verso l’uno o l’altro istituto di gestione patrimoniale, dipende dagli obiettivi aziendali prefissati, dalla natura dei beni (mobili, immobili), dai diritti e dalla dimensione del patrimonio.

Nei precedenti contributi abbiamo parlato del ruolo della holding e del trust in merito alla tutela del patrimonio aziendale.

In questa sede andremo a trattare le Società fiduciarie che assumono il compito di amministrare e gestire il beni/diritti per conto terzi (art.1, Legge n. 1966/1939) tramite, di fatto, lo specifico strumento dell’intestazione fiduciaria.

Data la complessità della materia, partiremo oggi con una sua presentazione (struttura, caratteristiche, funzioni e applicazioni), così da dedicare, nei prossimi spot, uno specifico contributo sulle quote o azioni societarie e l’obbligo di ritrasferimento.

Cos’è l’intestazione fiduciaria?

Si tratta di uno strumento giuridico con cui un soggetto (il “fiduciante”) affida ad un altro soggetto (il “fiduciario”) la gestione o amministrazione di specifici beni o diritti per suo conto, nel rispetto dei principi di trasparenza e riservatezza.

A garanzia del segreto fiduciario, si deve assicurare la riservatezza delle informazioni e, in particolare, dell’identità del fiduciante (persona fisica o giuridica), quale effettivo proprietario dei beni affidati.

Il fiduciario dovrà quindi amministrare i beni nell’interesse e secondo le direttive del fiduciante (che mantiene la proprietà del patrimonio) ed esserne custode diligente, in funzione della natura e scopo del contratto, così da realizzarne il suo obiettivo.

Oggetto e funzioni dell’intestazione fiduciaria

L’adozione dell’intestazione fiduciaria ha lo scopo di garantire la protezione di beni/diritti, oggetto di fiducia, da possibili aggressioni di terzi creditori, in maniera del tutto anonima, affidandone quindi l’amministrazione a persone che agiscano con specifica competenza nel rispetto della riservatezza.

Come traspare da quanto sin qui introdotto, il concetto di “fiducia” caratterizza questo istituto, fino a rappresentare un elemento essenziale del rapporto tra fiduciante/fiduciario in funzione:

  • della causa;
  • dell’interessi delle parti;
  • delle modalità di trasferimento del bene.

Due sono i modelli di Fiducia, con diverse ricadute dal punto di vista fiscale e civile.

Fiducia “germanistica”

Prevede una separazione formale tra il patrimonio del fiduciante e quello della società fiduciaria: il fiduciante conserva la proprietà sui beni/diritti, e quindi ne può disporre (assenza di effetto traslativo della proprietà), in funzione di un rapporto fiduciario delle parti, regolato da un patto di fiducia (“pactum fiduciae”).

Tale modello è applicabile alle intestazioni fiduciarie di quote e azioni di partecipazione e non in caso di intestazioni immobiliari.

Fiducia “romanistica”

Qui invece interviene l’effetto traslativo della proprietà dei beni – sottoposti a fiducia – a favore del fiduciario, il quale ha l’obbligo di amministrarli secondo le direttive del fiduciante stesso.

Di conseguenza il fiduciario si assume l’incarico di ritrasferirne, in base a modi e tempi stabiliti, il diritto di proprietà al fiduciante o ad un terzo da lui scelto.

Un effetto traslativo che è strumentale alla realizzazione dell’obiettivo fiduciario ed è circoscritto, anche in questo caso, ai rapporti interni dello specifico pactum fiduciae.

Qualora il fiduciario trasferisca i beni/diritti ad un soggetto terzo, senza il consenso del fiduciante, questo, non avendo gli strumenti per riacquisirne la disponibilità, può comunque richiedere al fiduciario il risarcimento del danno, a motivo dell’avvenuto inadempimento contrattuale di violazione del pactum fiduciae.

Gli effetti si distinguono a seconda che ci si affidi a:

  • quello “germanistico”, ove il fiduciario può disporre del patrimonio in maniera illimitata, ma è limitato nel suo uso, qualora si riscontri un illecito tale da poter rivalersi su un’«azione di rivendicazione», la quale comporta la restituzione del bene al fiduciante, anche a svantaggio del terzo;
  • quello “romanistico”, in cui, qualora si riscontri una violazione di quanto stabilito nel pactum fiduciae, il fiduciante potrà agire solo con richiesta di risarcimento del danno.

La struttura del contratto fiduciario

L’intestazione fiduciaria trae la propria ragione d’essere dal contratto fiduciario la cui qualificazione giuridica come contratto atipico (a cui si applica l’art.1322, c.2, c.c.) è frutto dell’interpretazione di giurisprudenza e dottrina in materia.

Tale negozio giuridico è il risultato della combinazione:

  • di un negozio, assimilabile al «mandato senza rappresentanza» (art.1705 C.C.), che assume un «carattere esterno e di natura reale», per cui il fiduciante trasferisce un proprio bene/diritto al fiduciario, il quale è legittimato ad agire nell’interesse del primo;
  • con un «pactum fiduciae», distinto dal primo ma ad esso connesso, di «carattere interno e di natura obbligatoria», tramite il quale il fiduciario si assume l’onere di ritrasferire quel bene/diritto al fiduciante, secondo quanto stabilito dal patto stesso, o ad un terzo in base alle sue indicazioni.

I suddetti negozi hanno effetti propri, ma sono strettamente connessi tra loro:

  • il primo determina la creazione di una situazione giuridica in capo al fiduciario,
  • il secondo crea un obbligo di ritrasferimento del bene/diritto al fiduciante.

Fiducia dinamica e fiducia statica

A tale scopo, in funzione dell’operazione di trasferimento dei beni/diritti, si individua un’ulteriore classificazione della “fiducia”.

Si assume una “fiducia dinamica”, quando la sua realizzazione presuppone un trasferimento del bene/diritto al fiduciario, allo scopo di creare la situazione giuridica disposta dalle parti tramite il patto fiduciario.

Ad essa si contrappone invece la «fiducia statica», in cui di fatto il fiduciario ha già titolarità sulla situazione giuridica su cui agisce, in base all’interesse e agli obiettivi del fiduciante, per cui non si prevede alcun effetto traslativo tra le parti.

Con l’intestazione fiduciaria si intende assicurare un’efficace protezione del patrimonio da possibili attacchi non richiesti dei creditori, a garanzia dell’anonimato del fiduciante e di separazione dei patrimoni.

I beni/diritti che la società fiduciaria gestisce in nome proprio ma per conto del fiduciante, sono separati da quelli della società stessa, proprio in applicazione del principio di riservatezza e del segreto fiduciario.

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