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Danno da prodotto difettoso: garanzie e termini

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Fino a quando il danno conseguente da un prodotto difettoso può coinvolgere il produttore?

Innanzi tutto, occorre sottolineare come accanto ad una garanzia legale di conformità, obbligatoria ed inderogabile, che esplica i propri effetti per un periodo di due anni dal momento dell’acquisto, il legislatore abbia previsto una garanzia convenzionale ulteriore, vincolante per chi la offre secondo le modalità indicate nella stessa dichiarazione di garanzia.
Ma oltre tali garanzie, il nostro ordinamento prevede altresì, in capo al produttore, una responsabilità oggettiva da prodotto difettoso.
In base all’art. 114 del D. Lgs. 206/05 (Codice del consumo), “il produttore risulta essere responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”. E un prodotto può ritenersi difettoso se non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze indicate dall’art. 117 cod. cons.: il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite, nonché l’uso cui il prodotto può essere ragionevolmente destinato ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. In tal senso, si rileva come un prodotto sia difettoso se non fornisce la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie (Tribunale di Roma, sent. n. 3857/13).
Sottolinea la Corte di Cassazione (sent. n. 13458/13) che il livello di sicurezza al di sotto del quale il prodotto deve ritenersi difettoso non corrisponde a quello della sua innocuità, dovendo farsi riferimento ai requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall’utenza in relazione alla circostanze ex art. 117 suindicate, o ad altri elementi valutabili e in concreto valutati dal giudice di merito, nell’ambito dei quali rientrano anche gli standard di sicurezza eventualmente imposti da normative di settore.
Trattasi, dunque, di una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto (Tribunale di Monza, sent. n. 214/13). Così ad esempio, è stato ritenuto imputabile al solo produttore, in assenza di prova liberatoria, il danno conseguente a sinistro stradale determinato da un difetto meccanico o di assemblaggio verificatosi in fase di produzione dell’autovettura; ancora, è stato ritenuto responsabile il produttore per difetto di progettazione, nell’ipotesi di mancanza di un meccanismo che blocchi automaticamente l’avviamento del frullatore da cucina, allorquando il relativo bicchiere sia stato non del tutto fissato dall’utilizzatore.
Tuttavia, tale responsabilità è esclusa:
– se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
– se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
– se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;
– se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
– se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
– nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata: se il difetto del prodotto è causato da un componente fabbricato da un altro produttore Tizio, il produttore Caio potrà riversare su Tizio la responsabilità del danno provocato ad un terzo.
Infine, il diritto al risarcimento del danno è sottoposto ad un termine di prescrizione e ad un termine di decadenza. Tale diritto, infatti, si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile e si estingue, in ogni caso, alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.

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