Carrà Gaini

Contratto di licenza d’uso del software: condizioni e responsabilità

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Il contratto di licenza d’uso del software è il negozio giuridico più utilizzato dalle aziende per la commercializzazione di un programma informatico.

Il software, quale opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore, rappresenta un bene intangibile, la cui tipica natura fa sì che si possano applicare diversi schemi negoziali per tutelare i suoi diritti di sfruttamento economico e di solo uso.

All’interno del nostro iter di approfondimento sui contratti informatici,  dopo aver parlato dello sviluppo del software e della relativa disciplina contrattuale, oggi ci occupiamo della sua modalità di commercializzazione.

L’applicazione degli strumenti tecnologici all’interno delle aziende, come:

  • i sistemi gestionali utilizzabili via web tramite servizio hosting;
  • i servizi di cloud computing;
  • l’acquisizione del software tramite il download piuttosto che su supporto fisico;

ha portato a inquadrare il programma informatico come servizio per l’azienda.

Un servizio che di per sé può essere venduto o concesso in licenza.

Concentrandoci solo sul diritto di godimento, nella prassi si assume che, in funzione della tipologia di software da acquisire (standard o personalizzato), la forma contrattuale più diffusa sia la licenza d’uso.

La licenza d’uso del software

A differenza della vendita del software,  con la licenza d’uso l’azienda non ne acquisisce la proprietà ma il diritto non esclusivo di utilizzarlo per la sua attività imprenditoriale e commerciale, limitato quindi ai soli diritti previsti dal contratto.

Con questa modalità di utilizzo del programma, l’utente non potrà disporre del codice sorgente e di conseguenza non potrà apportare allo stesso alcuna modifica né cederlo a terzi.

La licenza d’uso può essere concessa a tempo determinato o indeterminato.

In funzione delle necessità aziendali di utilizzo del software, esistono differenti modalità di concessione in uso:

  • in abbonamento o perpetua;
  • tramite cloud o installazione fisica (anche su supporti hardware forniti dal Licenziante).

In pratica è possibile che l’utilizzatore possa fruire del programma semplicemente accedendo ad una piattaforma cloud esterna, senza necessità di download o disponibilità di particolari infrastrutture IT.

Oppure potrebbe essere necessario uno specifico apparato hardware, che eventualmente può essere messo a disposizione dal Licenziante, con lo stesso contratto di licenza o con separato contratto di noleggio.

Il contratto di licenza d’uso del software

È un contratto atipico, ad esecuzione continuata, tra due attori:

  • il proprietario o il soggetto che vanta diritti sul software (sviluppatore o software house) – Licenziante – che cede il programma in godimento, ne mantiene la proprietà e quindi i relativi diritti di utilizzazione economica;
  • l’acquirente – Licenziatario – che ne acquisisce il diritto di utilizzo dietro il pagamento di un corrispettivo.

Oltre al diritto di godimento del software, con il contratto spesso vengono erogati altri servizi, tra cui l’attività formativa e l’assistenza tecnica in favore del Licenziatario.

Qualora sia previsto dalle parti che il software debba essere adattato a specifiche esigenze aziendali, si parla di “personalizzazione”.

In tal caso, oltre alla licenza d’uso, il contratto conterrà una parte di sviluppo del software, per il cui contenuto rimandiamo al precedente nostro specifico intervento.

Con il contratto, le parti potranno stabilire le relative condizioni, clausole e responsabilità, nonché le rispettive garanzie e tutele.

Pertanto, cosa è necessario prevedere nel contratto di licenza d’uso?

Limiti e condizioni del contratto di licenza d’uso

La stesura di questo tipo di contratto, in ragione delle esigenze delle parti e della sua durata, merita un’attenzione particolare.

Da una parte il Licenziatario avrà interesse a fruire costantemente di un software funzionante e della relativa assistenza (ove prevista). Dall’altra il Licenziante avrà interesse a incassare con regolarità i corrispettivi periodici.

È dunque opportuno espressamente prevedere:

A)   Quanto alla fase preliminare

  • il momento in cui può dirsi adempiuta la prestazione posta a carico del Licenziante, soprattutto quando è attesa un’installazione fisica, un’attività formativa e le personalizzazioni del software;
  • un termine entro cui tali attività debbano essere completate;
  • se è richiesta, una partecipazione attiva da parte del Licenziatario (come, ad esempio, qualora debba mettere a disposizione la propria struttura o specifici apparati IT per favorire l’installazione del programma);
  • le conseguenze del mancato rispetto di tali obbligazioni.

Infatti, in mancanza di una specifica disposizione contrattuale, potrebbe essere più complesso gestire un contenzioso sorto a seguito di specifiche criticità manifestate nel corso della fase preliminare.

In tal caso, non essendo il contratto ancora in corso di effettiva esecuzione, il Licenziante subirebbe un danno pari al mancato profitto, che avrebbe minimamente conseguito con il contratto.

Però potrebbe avere difficoltà ad azionare il proprio credito in giudizio, senza una clausola penale che, ad esempio, predetermini il danno da inadempimento del cliente/licenziatario.

B)    Quanto alla fase di esecuzione del contratto

  • la natura della licenza d’uso (proprietaria o open source);
  • limiti e condizioni d’uso per il Licenziatario;
  • obblighi e responsabilità delle parti;
  • la durata del contratto, con attenzione al diritto di recesso/disdetta delle parti e all’efficacia del preavviso;
  • le modalità di pagamento del corrispettivo;
  • la disciplina delle casistiche e conseguenze per eventuali sospensioni del servizio, per problemi tecnici, di forza maggiore, etc. Nonché in ordine alla possibilità, per il Licenziante, di sospendere il servizio in caso di mancato pagamento del canone d’utilizzo;
  • le modalità e le tempistiche di intervento da parte dell’assistenza offerta dal Licenziante;
  • i casi di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento;
  • le conseguenze in caso di cessazione del contratto, con particolar riferimento al salvataggio/recupero dei dati contenuti nell’applicativo.

Infine, le garanzie e cautele dovranno essere più intense e valutate con maggior attenzione in rapporto e in proporzione all’interesse del Licenziatario di poter fruire, costantemente e senza interruzioni, del software in licenza.

Si pensi ad un applicativo collegato ad un macchinario industriale oppure ad un software gestionale/di contabilità: un fermo tecnico o una sospensione del servizio potrebbe compromettere la continuità della produzione aziendale, con conseguenti danni.

Altre clausole contrattuali

Oltre agli aspetti di cui sopra, è opportuno prevedere nel contratto di licenza d’uso anche le seguenti clausole:

1)    Di riservatezza

Le parti si impegnano a mantenere la riservatezza dei dati (Licenziante) e degli aspetti tecnici ed eventuali servizi accessori adottati (Licenziatario).

2)    Privacy

Il trattamento dei dati dovrà essere regolamentato nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Licenziante quindi potrà essere nominato responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con specifiche obbligazioni in merito a misure di sicurezza praticate, riconsegna/messa a disposizione dei dati trattati.

3)     Di salvaguardia

Il licenziante si riserva di modificare unilateralmente alcune condizioni contrattuali, quali ad esempio le modalità di erogazione dei servizi.

4)     Clausola derogatoria della competenza

In caso di controversia, le parti possono prevedere una procedura stragiudiziale (arbitrato, mediazione, etc.) per tentare di comporre bonariamente la lite, oppure derogare alla competenza giudiziaria ordinaria per territorio in favore di uno specifico Foro (salvo il Licenziatario sia un consumatore).

5)     Clausola di rinvio

Rispetto alle condizioni generali di contratto del Licenziante.

Contratto di licenza d’uso del software via web

Inoltre, l’accordo tra le parti, qualora richiami un contratto di licenza d’uso del software via web, dovrà prevedere, accanto alla disciplina in materia di licenza d’uso, anche ulteriori clausole che regolamentino:

  • l’uso del programma da remoto;
  • le caratteristiche proprie del servizio di hosting utilizzato e quindi il riferimento al relativo contratto (di cui si parlerà in un prossimo contributo);
  • le modalità di accesso al servizio via Internet e relativo uso dei codici di accesso;
  • gestione e responsabilità sul trattamento dei dati.

In sostanza, a seconda della tipologia di software, delle modalità di godimento e dei particolari interessi del Licenziatario, il contratto in parola dovrà contenere i dovuti strumenti di garanzia e tutela delle parti contraenti.

Se vuoi essere tutelato nella tua scelta di acquisizione o concessione di un programma informatico per la tua impresa, non esitare, contatta il nostro Studio.

Noi come Avvocati di impresa esperti in materia di impresa e contrattualistica, siamo a disposizione per colmare ogni tuo dubbio.

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