Carrà Gaini

Contratto di sviluppo del software: tutele e garanzie

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Come accennato nella nostra presentazione sui contratti informatici, per tutelare gli asset IT aziendali e gli attori coinvolti, è bene precostituire una specifica disciplina contrattuale: oggi vi parliamo di contratto di sviluppo del software.

La realizzazione di un software (o di una APP), è una attività estremamente complessa, soprattutto per le piccole e medie imprese che, ai fini della digitalizzazione, necessitano di questi strumenti per migliorare la propria capacità produttiva e imprenditoriale.

L’imprenditore, quindi,  può decidere di commissionare la realizzazione di un programma informatico personalizzato che risponda alle specifiche esigenze aziendali: per tutelarsi però deve formalizzare il rapporto giuridico tramite un contratto di sviluppo del software.

Ma che tipo di contratto va predisposto? E quali sono le clausole da prevedere?

Il contratto di sviluppo del software

E’ un contratto atipico che disciplina il rapporto giuridico tra diversi attori:

  • il committente, ossia il cliente/azienda che richiede la realizzazione di un software;
  • il concedente, ossia il professionista programmatore o la software house, incaricato della progettazione e produzione del programma/App.

L’oggetto del contratto, dunque, consiste nella progettazione e sviluppo di un’opera dell’ingegno, tutelata dalla normativa in materia di diritto d’autore, dietro il pagamento di un corrispettivo.

Ne consegue la necessità di disciplinare nel dettaglio la posizione dell’autore dell’opera e le sue responsabilità, nonché i diritti del committente, ad avere il software desiderato, nei tempi previsti e con garanzia di buon funzionamento nel tempo.

Tale contratto, a seconda dei casi, è assimilabile al contratto d’appalto (art. 1655 c.c. e ss.) o al contratto d’opera (art. 2222 c.c. e ss.).

Iter per la stipula del contratto di sviluppo del software

L’attività di programmazione di un software, quale oggetto del contratto di sviluppo, è complessa e si struttura in più fasi.

1)    Analisi di fattibilità e progettazione

Prima di realizzare il software, occorre svolgere un’attenta analisi di fattibilità a seguito della quale, se superata con esito positivo, si potrà passare alla progettazione.

Nella fase di progettazione, le specifiche richieste del committente si traducono in linguaggio informatico, quindi nel codice sorgente. E’ qui che si elabora la scheda tecnica del programma, da allegare poi al contratto.

Tali fasi preliminari possono essere oggetto di autonomo contratto, la cui successiva attività di realizzazione, tuttavia, è opportuno che sia formalizzata in parallelo.

2)    Sviluppo

Una volta effettuata l’analisi di fattibilità, lo sviluppatore redige il progetto di realizzazione del programma per poi passare alla fase esecutiva, ossia allo sviluppo stesso del software, la scrittura del codice sorgente.

Essendo un’attività spesso piuttosto laboriosa, di prassi vengono disciplinati degli step di verifica a determinate scadenze, con certificazione dello stato di realizzazione dell’opera mediante rapporti controfirmati dalle parti.

Ciò anche per concordare il superamento di eventuali criticità non previste inizialmente.

A completamento, occorrerà prevedere  il collaudo, tramite test di conformità del software, per certificare la corrispondenza tra quanto progettato e quanto realizzato.

3)    Consegna, formazione e manutenzione

Con la consegna del programma non si esauriscono i doveri dello sviluppatore, che dovrà garantire l’attività di formazione al committente sull’opera realizzata e quella finalizzata agli aggiornamenti periodici ed alla manutenzione.

Ma cosa deve contenere il contratto di sviluppo del software?

Contenuto del contratto di sviluppo del software

Tutti gli aspetti illustrati devono essere parte integrante del contratto di sviluppo del software,  che quindi deve includere:

  • l’oggetto stesso del contratto, ossia la descrizione del software e delle sue funzionalità, con i relativi allegati, tra cui le schede tecniche;
  • le descrizione delle fasi del procedimento di realizzazione del programma, con relative tempistiche, anche per l’esecuzione dei pagamenti a precisi stati avanzamento lavori, di norma al buon esito delle verifiche in corso d’opera;
  • gli obblighi dello sviluppatore/software house, che devono essere precisati nel dettaglio, in modo che sia da subito chiaro quali attività, anche successive, siano comprese o meno;
  • la data di consegna del software, prevedendo da subito la possibilità di differimenti del termine in ragione di criticità incontrate in corso d’opera;
  • la possibilità per lo sviluppatore di ricorrere, o meno, al subappalto.
  • obbligo di riservatezza sulle informazioni riservate relative al programma;
  • una regolamentazione sulle responsabilità rispetto a eventuali vizi, difformità ed errori del software consegnato;
  • clausole penali per recesso anticipato o ritardi eccessivi nella consegna.

E ciò, oltre alle specifiche di gestione della proprietà intellettuale e del diritto d’autore sul software in relazione alla titolarità dei diritti e alla relativa cessione a terzi.

Tutela del diritto d’autore sul software

Lo sviluppatore, quale autore del programma, in applicazione della normativa sul diritto d’autore, è titolare di un:

  • diritto morale irrinunciabile e intrasmissibile, che gli garantisce la paternità dell’opera;
  • diritto patrimoniale di sfruttamento economico dell’opera che di fatto può essere ceduto a terzi.

Il tema della proprietà intellettuale e tutela del software è molto ampio e complesso, a tutt’oggi oggetto di discussione, quindi non possiamo affrontarlo ora con la dovuta attenzione, ma ci riserviamo un separato approfondimento.

Da ultimo, di viscerale importanza è la disciplina delle attività successive, di formazione (da prevedere per tempi e costi) e di aggiornamento e manutenzione del software/APP.

Occorre infatti stabilire le attività che lo sviluppatore debba porre in essere a seguito di collaudo ed anche nel tempo, in ragione dell’evoluzione dei sistemi informatici e dell’hardware, anche in rapporto all’utilizzo dell’opera in parallelo ad altri software.

Le attività di aggiornamento/manutenzione del software comportano rilevanti costi, ben superiori a quelli che di prassi sono previsti per il suo sviluppo: come tali devono essere regolate nel dettaglio, perché imprescindibili per la buona riuscita del relativo business.

Pertanto, data la complessità e peculiarità di stesura di questo contratto, è opportuno affidarsi ad una consulenza legale qualificata.

Noi come Avvocati di impresa, esperti in materia di contrattualistica, proprietà intellettuale e diritto delle tecnologie, siamo a disposizione per colmare ogni tuo dubbio sulla sua definizione ed elaborazione.

Non esitare a contattarci per saperne di più.

 

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