Carrà Gaini

Telemarketing selvaggio, punto della situazione e qualche suggerimento

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Capita a tutti, ogni giorno.  Sei in riunione oppure anche in pausa pranzo e ti squilla il telefono, guardi il display e non riconosci il numero. Sembrerebbe un cellulare per cui rispondi. Dall’altra parte una voce frettolosa ti dice: “pronto, buongiorno, è il signor…?”
Il quadro diventa immediatamente chiaro: è l’ennesima telefonata di tentata vendita a freddo da parte di un’operatore telefonico. In una parola: telemarketing.

Se questo fenomeno è diventato così diffuso da superare i limiti del fastidio, di certo non è passato (totalmente) inosservato agli occhi del Garante della Privacy. È dell’8 marzo scorso, infatti,  il provvedimento che ha dato il via ad un attento esame dei comportamenti delle TelCo, le compagnie telefoniche, per intenderci. La prima ad essere sotto il microscopio è stata Vodafone Italia.

Vodafone e le liste di contattabilità

telemarketing e consenso informato

Dalle indagini è emerso infatti che le modalità di conservazione e di utilizzo dei dati degli utenti (compresi quelli non più clienti) risultavano in palese violazione dei principi in tema di protezione dei dati.
Vodafone (ma come lei anche altri operatori) non ha mai esercitato direttamente l’attività di telemarketing, ma ha, anzi, subordinato queste operazioni a partner esterni ai quali ha ceduto le cosiddette “liste di contattabilità“, di fatto, in totale assenza di consenso da parte degli interessati (tu, io e diverse migliaia di italiani).

Senza scendere nei tecnicismi legali, l’indagine ha messo in luce che, grazie a queste modalità operative da parte dell’operatore telefonico, l’utente finale risultava privato dei seguenti diritti:

  • possibilità di prestare consenso libero e specifico all’utilizzo dei propri dati per finalità non contemplate in fase contrattuale
  • diritto di opposizione al trattamento
  • diritto alla revoca del trattamento stesso

Questo si è dimostrato vero sia per le chiamate dirette sul numero personale degli utenti, sia per l’invio di SMS con finalità promozionali.
In seguito agli accertamenti il Garante ha quindi vietato alla compagnia telefonica di procedere con ulteriori azioni di “sfruttamento” dei dati degli utenti non supportati da un consenso “idoneo”. Un termine un po’ vago, è vero, ma utile a rimandare alla legge N.5 dell’11 gennaio 2018 proprio sul tema della tutela degli utenti contro i contatti commerciali indesiderati.

Ma questo è stato sufficiente a bloccare il telemarketing selvaggio?

Secondo le associazioni di tutela del consumatore no. L’iscrizione al registro delle opposizioni non copre, come ci si aspettava, l’intero campo di tutela che l’utente finale si aspetta.
Il registro, infatti, si propone la tutela solo di quegli utenti iscritti ai registri telefonici pubblici, ma non nel caso di iscrizione ad altri elenchi come nel caso di coupon, contratti di vario genere diversi da quelli telefonici e adesione a promozioni, per esempio, tramite registrazione web.
Il concetto è chiaramente spiegato nel “tutorial” del registro stesso

 

 

A questo bisogna aggiungere nuove modalità pensate per aggirare il provvedimento.
Una di queste è segnalata da Adoc, l’Associazione per la Difesa all’Orientamento dei Consumatori. Adoc denuncia, infatti,  la nuova, “geniale” pratica da parte di operatori di Call Center che, all’inizio della telefonata, sbagliano volontariamente e sistematicamente il nome dell’utente chiamato, per poi proporre comunque offerte commerciali o promozionali.

“Alcuni consumatori ci hanno segnalato di aver ricevuto, nell’arco di una settimana, anche 20 telefonate da parte dello stesso operatore, diverso da quello con cui si è stipulato il contratto, tutte indicando un nominativo sbagliato e sempre diverso ad inizio chiamata, con seguente offerta promozionale, nonostante la contestazione dell’utente sia in ordine al nominativo sia in merito all’iscrizione della linea telefonica nel Registro delle Opposizioni – dichiara Roberto Tascini, Presidente dell’Adoc – al momento il fenomeno, a quanto ci risulta, è circoscritto alla telefonia fissa, sia per le vecchie utenze che le utenze attivate di recente”.

Ma è proprio tutta colpa degli operatori?

telemarkerting firma consenso

Una delle domande che ci poniamo spesso è proprio questa. Perché, in realtà, siamo noi, nella stragrande maggioranza dei casi a fornire i nostri dati, firmando liberatorie e informative che non leggiamo con accortezza e scrupolo.
Va anche detto che, fino a ieri, queste informative erano realizzate in modo tale da rendere la fruibilità e comprensione davvero molto bassa. In altre parole certi documenti legali sembrano scritti e confezionati in modalità specifiche per scoraggiarne la lettura e la comprensione.

Il risultato è quindi, che molti di noi non si curano o non capiscono ciò che stanno firmando e trasferiscono, in modo relativamente inconsapevole e disarmato, i propri dati e il diritto all’utilizzo a terzi completamente ignoti, sia per identità che per ruolo.

Detto in altre parole: vai ad aprire un conto corrente e, assieme ai quintali di altra carta, firmi anche la cessione dei tuoi dati per fini di marketing/commerciali. Il tuo numero entra in quei famosi “altri registri” e il gioco è fatto.

Cosa cambia con il GDPR?

Stando alle direttive del fantomatico Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR, appunto) che entra in vigore il prossimo 25 maggio anche in Italia, le informative non potranno essere più così criptiche come lo sono state fino ad oggi.
Uno dei capisaldi del GDPR, infatti, è, parole del Garante Privacy:

“Il regolamento specifica molto più in dettaglio rispetto al Codice le caratteristiche dell’informativa, che deve avere forma concisa, trasparente, intelligibile per l’interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative idonee”.

Ma questo potrebbe non bastare per porre termine, ad esempio, al telemarketing selvaggio. Anche se le sanzioni si sono inasprite.

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I SEI TERMINI DEL GDPR CHE DOVREMMO CONOSCERE

 

 

Quindi cosa bisogna fare per proteggersi, comunque, dal telemarketing selvaggio?

telemarketing-consigli-per-difendersi

Innanzitutto prendersi le proprie responsabilità.
Prima di firmare le informative prendiamoci il tempo necessario per leggere e per chiedere spiegazioni, se serve.
Alla firma di un contratto facciamo attenzione alle caselle da spuntare. Soprattutto quelle che riguardano il consenso a ricevere chiamate di tipo commerciale o la cessione dei dati a “partner commerciali”.

Se non siamo sicuri di cosa stiamo firmando, neghiamo il consenso.

La stessa cosa va fatta se l’informativa è superficiale o generica: neghiamo il consenso.
Mai far compilare i moduli relativi alla privacy da qualcun altro. Spuntate le caselle di accettazione o diniego di vostro pugno.

Se hai un’utenza privata o aziendale iscritta nei registri pubblici allora puoi iscriverti al registro delle opposizioni. Puoi farlo via web, mail, telefono o raccomandata. Come sei più comodo.

Diversamente, ricorda sempre che, su tua richiesta, l’operatore ha l’obbligo di informarti da quale lista ha estratto il tuo numero.
Allo stesso modo sappi che l’operatore è sempre obbligato ad usare un numero visibile e riconoscibile, ergo evita di rispondere alle chiamate con numero nascosto.

Se tutto questo non fosse sufficiente, allora chiamaci o contattaci e ci pensiamo noi.

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