Carrà Gaini

Separazione: proteggi i tuoi figli con l’Assegno Unico e di Mantenimento

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Nella separazione tra coniugi con figli a carico, la gestione degli aspetti economici e dei sostegni familiari assume un ruolo centrale e spesso complesso: in questo scenario si collocano l’Assegno unico universale e l’Assegno di mantenimento.

Questo delicato passaggio rappresenta un momento di grande complessità emotiva e gestionale, dove la tutela dei minori e la sostenibilità economica della famiglia assumono un’importanza primaria.

Pertanto diventa essenziale comprendere quali siano le procedure e i criteri di applicazione di questi contributi economici, a chi spettano e come vengono ripartiti.

In questa sede andremo ad analizzare le caratteristiche e le applicazioni pratiche di ciascun assegno, con un focus particolare alla loro reciproca interazione nei diversi modelli di affidamento, sia esso condiviso o esclusivo.

Ma in che modo l’Assegno unico e assegno di mantenimento agiscono tra di loro? È possibile cumularli? A chi spetta l’Assegno unico?

Prima di addentrarci nelle applicazioni pratiche e modalità di gestione dell’Assegno unico, è bene dare qualche definizione.

Cos’è l’Assegno unico universale?

È una misura di sostegno economico a favore di nuclei familiari con figli a carico, fino a 21 anni di età, e figli con disabilità senza limiti d’età, introdotto con il D. Lgs. n.230/2021, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina degli assegni economici in un unico contributo.

È erogata dall’INPS, su richiesta dell’interessato, con cadenza mensile, ma con un importo variabile, conteggiato in base alla situazione economica della famiglia (stabilita dall’ISEE) e al numero dei figli, a prescindere da un’eventuale condizione di separazione o divorzio dei genitori.

Ma, come vedremo più avanti, in caso di separazione o divorzio, la disamina appare più complessa, dovendo tenere presente, ai fini di un’equa distribuzione del contributo, anche dei modelli di affidamento dei figli (condiviso o esclusivo), dei conflitti tra gli stessi genitori e della relativa responsabilità genitoriale.

Che cos’è l’Assegno di mantenimento?

È un contributo economico che un coniuge è tenuto a versare all’altro coniuge, economicamente più debole, in sede di separazione consensuale o giudiziale, allo scopo di garantirgli di vivere in modo dignitoso anche dopo la separazione.

In presenza di figli, l’assegno di mantenimento è uno strumento volto a garantirne il sostentamento e la relativa educazione. Spetta al genitore collocatario, ovvero quello con cui i figli vivono prevalentemente.

L’importo e le modalità di erogazione di questo assegno possono essere stabiliti con:

  • accordo consensuale, se i due coniugi, durante la separazione consensuale, raggiungono un’intesa comune, concordando importo e modalità, resa vincolante per entrambi con successiva omologa del Tribunale;
  • decisione giudiziale, in caso di disaccordo tra i coniugi (in separazione giudiziale) per cui sarà il giudice a determinare in sentenza l’importo e le modalità dell’assegno, finalizzato a coprire tutte le esigenze dei figli.

Qualora nel tempo mutino le condizioni economiche di uno o dei due coniugi (ad esempio, aumento del reddito, perdita del lavoro) o le esigenze effettive dei figli (che da bambini diventano ragazzi), l’importo dell’assegno può essere sottoposto a revisione.

Assegno unico e assegno di mantenimento: trova le differenze

Le due misure non si escludono a vicenda. L’erogazione dell’assegno di mantenimento è un obbligo privato che grava sul coniuge non collocatario, la cui quantificazione è determinata indipendentemente dall’Assegno unico, che invece è un contributo statale.

I due strumenti non sono cumulabili, per cui l’assegno unico non si sostituisce al tradizionale assegno di mantenimento e non ne limita il relativo diritto o riduce l’importo.

Quindi, in caso di separazione o divorzio, a chi spetta l’assegno unico? E come viene ripartito?

Per comprendere meglio come effettivamente vengono gestiti i due tipi di assegno, facciamo un esempio pratico: due coniugi in crisi si separano, ma devono accertarsi che qualsiasi decisione presa sia volta a tutelare i loro tre figli. Entrambi i genitori lavorano percependo uno stipendio medio.

In base alla normativa, la famiglia percepirà l’assegno unico (calcolato in base al proprio ISEE e al numero dei figli)  suddiviso tra i genitori al 50%.

Contestualmente il genitore non collocatario, che non vive abitualmente con i figli, è tenuto a versare a quello collocatario l’assegno di mantenimento, allo scopo di partecipare delle spese ordinarie e straordinarie dei figli.

Ma cosa accade, in particolare per l’assegno unico,  nel caso in cui genitori si accordino diversamente o siano in disaccordo?

La disciplina sull’assegno unico (art.6,c.4, D.Lgs. 230/2021) ha una differente applicazione a seconda che si parli di affidamento condiviso o di affidamento esclusivo.

Assegno unico in affidamento condiviso

In caso di affidamento condiviso, come menzionato, si prevede di base una ripartizione dell’assegno unico in pari importo, al 50%, tra entrambi i genitori, esercitanti ugualmente la responsabilità genitoriale.

Tuttavia, in base alla situazione familiare, i genitori possono trovare un accordo nello stabilire che l’assegno unico venga percepito al 100% dal genitore collocatario, presso il quale vivono stabilmente i figli a carico.

In caso di disaccordo sulla ripartizione dell’assegno, sempre in affidamento condiviso, e qualora il giudice decida il collocamento dei figli presso il genitore che ha fatto domanda dell’assegno unico, si disporrà che questo venga corrisposto al 100% al genitore collocatario, in quanto è colui che provvede ai bisogni quotidiani e immediati degli stessi.

Questa discrezionalità è supportata dalla Circolare INPS n.23/2022 e dalla giurisprudenza, in particolare dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 4672/2025, in cui infatti la Corte riconosce che, in assenza di accordo tra i genitori,

«l’assegno possa essere attribuito al genitore collocatario del minore (…) nell’interesse della prole, trattandosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest’ultimo».

Appropriazione indebita dell’assegno unico

Come si evince dalla suddetta pronuncia, l’assegno deve essere utilizzato per la sola ed esclusiva finalità dell’interesse della prole, per cui il genitore assegnatario non potrà impiegarlo per scopi personali, in quanto si configurerebbe un reato di appropriazione indebita (Cass. Penale, sentenza n. 24140/2023).

Assegno unico in affidamento esclusivo

In caso di affidamento esclusivo dei figli (art.337-quater c.c.), per cui la responsabilità genitoriale è esercitata prevalentemente da un solo genitore, l’intero importo dell’Assegno unico è attribuito al genitore affidatario, ossia colui che convive stabilmente con i figli e provvede in maniera predominante e quotidiana alle loro esigenze.

Pertanto, il genitore affidatario dovrà indicare nella domanda all’INPS di avere l’affido esclusivo, al fine di ottenere l’intero importo spettante.

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Comprendere le dinamiche e interazioni tra l’Assegno unico e quello di mantenimento è cruciale per vivere la separazione in modo consapevole, assicurando che i diritti e i bisogni dei figli siano sempre al centro delle scelte dei genitori.

Un avvocato specializzato in diritto di famiglia può supportarti in questo complesso percorso, aiutandoti a prendere le decisioni più efficaci per proteggere gli interessi dei tuoi figli e ricostruire la serenità personale ed economica della tua famiglia.

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