Carrà Gaini

La nuova responsabilità civile dei magistrati

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La Legge n. 18/15, in riforma della c.d. Legge Vassalli, sulla responsabilità civile, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 2015,

Le nuove disposizioni, pur non modificando il principio della responsabilità indiretta (in base al quale è sempre lo Stato che risarcisce i danni per la cattiva amministrazione della giustizia), rendono obbligatoria l’azione di rivalsa dello Stato sulla toga: le vittime della “malagiustizia” dovranno quindi agire nei confronti dell’amministrazione, che successivamente si rifarà sul magistrato.

Ecco le novità:

  • l’azione di rivalsa deve essere esercitata entro due anni dal pagamento del risarcimento del danno, sulla base di una sentenza di condanna, in caso di diniego di giustizia, violazione manifesta della legge interna o del diritto Ue, travisamento del fatto o delle prove determinati da dolo o colpa grave;
  • per i giudici popolari la responsabilità è limitata al dolo, mentre in relazione ai cittadini estranei alla magistratura, inseriti negli organi giudiziari collegiali, rileva una responsabilità per dolo o negligenza inescusabile. L’entità della rivalsa cresce, passando dall’attuale soglia di un terzo alla metà dello stipendio netto annuo; tale limite però non rileva nell’ipotesi di condotta dolosa del giudice;
  • cade il filtro previsto dalla legge Vassalli: vengono meno i controlli preliminari all’ammissibilità della domanda di risarcimento e al Tribunale distrettuale non è più consentito verificarne presupposti e fondatezza;
  • risultano integrate le ipotesi di colpa grave che scatterà, oltre che per l’affermazione di un fatto inesistente o la negazione di uno esistente, anche in caso di violazione manifesta della legge, del diritto comunitario o per travisamento del fatto o delle prove. Nella colpa grave rientra anche l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi previsti dalle legge o privo di motivazione. Nel corso dei lavori parlamentari, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, è stato chiarito che il travisamento rilevante è solo quello evidente senza ricorrere ad approfondimenti;

appare ridefinita la clausola di salvaguardia: pur ribadendo che la toga non può essere chiamata a rispondere per l’interpretazione della legge e la valutazione di fatti e prove, si esclude l’irresponsabilità per dolo, colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto dell’Unione.

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