Quando il rapporto fiduciario tra i soci di una S.r.l. è compromesso, l’esclusione del socio si configura uno strumento giuridico utile per far fronte alla situazione di stallo operativo e decisionale.
Infatti in casi in cui il rapporto diventa ingestibile sul piano gestionale e personale, in alternativa alla liquidazione della rispettiva quota (non sempre applicabile), può essere di supporto valutare se vi sono gli estremi per allontanare il socio (a cui si riconduce la responsabilità, o anche solo la causa della situazione).
Ciò è tuttavia possibile solo al ricorrere di determinate condizioni, che riportiamo di seguito, con particolare riferimento alle S.r.l.
L’esclusione del socio per giusta causa
In linea generale è possibile :
- per la mancata esecuzione dei conferimenti dovuti (in denaro, o in beni o in crediti), la cosiddetta esclusione “legale” del socio (art.2466 c.c.);
- per i casi previsti dall’atto costitutivo o dallo statuto della società, ed è il caso di esclusione “statutaria” per giusta causa (art.2473-bis, c.c.).
Sarebbe dunque opportuno, già in sede di statuto, prevedere specifiche cause di esclusione, nel rispetto dei seguenti requisiti.
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Requisito della “specificità”
L’atto costitutivo deve indicare con precisione i comportamenti che consentono l’allontanamento del socio (per aver compiuto atti intenzionali intesi a danneggiare la società o a conseguire interessi personali). Clausole troppo generiche sono inammissibili.
Pertanto, una clausola che parli genericamente di “gravi inadempienze del socio” senza elencare la singola fattispecie è da considerarsi illegittima.
La precisa indicazione nello statuto o nell’atto costitutivo delle ipotesi di esclusione consente al socio di conoscere in anticipo le tipologie di condotte valide a determinarne l’estromissione.
In sintesi, l’esigenza di formulare clausole chiare e determinate, oggettivamente verificabili, oltre che fornire una giusta causa, risponde alla necessità di individuare, in modo oggettivo e non valutativo, le circostanze che rendono difficoltoso il proseguimento del rapporto sociale.
Proprio in questa prospettiva si inserisce il principio affermato dalla Corte – Cass.Civ. sent. n.19179, 29/12/2022 – secondo cui il ricorso a clausole generiche, come quelle che richiamano formule ampie – ad es. «gravi inadempienze del socio» – senza individuare comportamenti tipizzati e verificabili, attribuiscono all’organo competente un potere decisionale non sufficientemente controllabile.
La Corte, infatti, evidenzia che la specificità delle clausole di esclusione costituisce un limite necessario all’autonomia statutaria, in quanto, determinare “a priori” la fattispecie, permette di evitare che l’organo competente possa operare valutazioni discrezionali e arbitrarie.
Pertanto, la clausola statutaria deve individuare in anticipo gli eventi precisi che possano essere considerati come idonei a integrare una giusta causa di esclusione, allo scopo di un controllo successivo della legittimità della decisione presa.
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Requisito della “giusta causa”
In tale contesto interpretativo, l’esclusione del socio di S.r.l. non può dipendere da una valutazione arbitraria, soggettiva e, in certi casi, anche vessatoria.
È invece necessario che tale provvedimento costruisca le sue fondamenta su una “giusta causa” tipizzata, quale requisito fondamentale assunto dal legislatore per legittimare l’esclusione.
Infatti, come richiama la sentenza in commento, il legislatore non richiede una valutazione “a posteriori” rispetto a ciò che, una volta avvenuto il fatto, possa costituire una giusta causa ai fini dell’esclusione.
Piuttosto permette alla singola società di prevedere nello statuto elementi che possano essere qualificati “a priori” di «grave turbativa» per la gestione della specifica attività.
Inoltre, la giusta causa “a priori” può includere circostanze che non hanno un impatto diretto sull’attività aziendale, ma colpiscono la sfera personale del socio, condizionando così l’“affectio societatis”, ovvero il regolare svolgimento dei rapporti sociali interni.
Infatti, quando viene meno il legame fiduciario tra i soci, la clausola di esclusione interviene proprio per tutelare la sopravvivenza della società, che altrimenti rischierebbe una significativa crisi.
Ipotesi di cause di esclusione del socio
Nell’ambito dell’autonomia statutaria di una S.r.l., occorre distinguere le cause di esclusione a seconda che siano collegate ad una condotta volontaria del socio, rispetto a quelle che si verificano indipendentemente dalla sua volontà.
A tal proposito si possono annoverare le cause connesse:
- a fatti che riguardano la persona del socio, che sia stata sottoposta ad interdizione, inabilitazione, o che abbia subito condanne penali rilevanti;
- alla violazione degli obblighi contrattuali – funzionali al perseguimento dell’oggetto sociale – alla sopravvenuta impossibilità di adempiere ad essi o a gravi irregolarità gestionali del socio, operate in violazione dei propri doveri aziendali, con conseguente danno al patrimonio sociale;
- alla violazione del divieto di concorrenza sleale, ovvero un’azione assunta dal socio a discapito degli interessi aziendali e a beneficio proprio o di terzi.
Procedura di esclusione
La procedura che conduce all’estromissione del socio “infedele” «è deliberata a maggioranza (assoluta) dei soci», (art.2287 c.c.) e non prevede la partecipazione del socio escluso.
Quest’ultimo, infatti, «non può esercitare il diritto di voto ed è privato del diritto di godere di ogni altro diritto amministrativo» – Trib. Bologna, sent.n.281, 6 febbraio 2020 – in quanto in conflitto di interessi.
Il socio estromesso può impugnare la delibera di esclusione entro 30 giorni dalla notifica; in caso di società con soli due soci, l’allontanamento è deciso dal giudice (esclusione giudiziale).
La sospensione dei diritti sociali del socio escluso, sino alla fase della liquidazione della relativa quota, è stata ritenuta funzionale a evitare interferenze nella gestione societaria a garanzia dell’efficacia della decisione.
Esclusione del socio e quota societaria
In conformità alla normativa, quando l’esclusione del socio di S.r.l. è statutaria, quest’ultimo ha il diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione.
La liquidazione della quota deve seguire specifici criteri (art.2473, c.3, c.c.) che impongono di calcolare l’importo della quota «in proporzione al patrimonio sociale» e al suo valore di mercato al momento della deliberazione.
Il rimborso della partecipazione può avvenire tramite diretto acquisto della quota da parte degli altri soci, in proporzione alle loro rispettive quote, o da un terzo estraneo all’azienda (in accordo di tutti i soci), o, se previsto dallo statuto, da un esperto nominato dal giudice.
Il rimborso deve essere eseguito entro 180 giorni dalla notifica di esclusione.
Diversamente, se nessuno acquisisce la quota e, allo stesso tempo, non ci sono risorse disponibili per rilevarla (escludendo in tali termini la riduzione di capitale sociale) si procede allo scioglimento della società.
In definitiva, l’esclusione del socio si configura come un complesso bilanciamento tra l’autonomia statutaria e la necessità di preservare l’integrità del rapporto tra soci e società, garantendo che nella compagine sociale il principio maggioritario non travalichi mai in un esercizio abusivo del potere a danno del singolo socio.





