La divulgazione anticipata di un’invenzione prima della presentazione formale della domanda di brevetto, ne può compromettere la stessa brevettabilità.
Cronaca di un dualismo asincrono
La pre-divulgazione di un’invenzione può pregiudicare seriamente la possibilità di ottenere la protezione brevettuale.
Infatti, come presto vedremo, uno dei requisiti fondamentali per il riconoscimento del brevetto è la novità dell’invenzione, la quale viene meno se l’oggetto dell’invenzione è reso accessibile al pubblico prima della data di deposito della domanda.
Supponiamo che un’azienda Alfa abbia sviluppato un innovativo sistema di tecnologia, che permetta di ridurre le sostanze inquinanti negli ambienti industriali, con un ridotto consumo energetico, a tutela della sostenibilità ambientale.
Alfa, dato il rilevante impatto ambientale che potrà avere questa tecnologia e quindi le sue potenzialità commerciali,
- per bruciare la concorrenza alle costole su analoghe ricerche,
- e anche per testarne l’interesse,
decide di presentarlo ad alcuni clienti, predisponendo brochure con il dettaglio delle specifiche tecniche dell’invenzione e pubblicizzando l’evento nei propri canali di comunicazione.
Con il precedente contributo abbiamo introdotto il tema, menzionando l’importanza di non svelare la propria invenzione prima di proteggerla come brevetto.
Approfondiamo il tema per fornire degli strumenti validi a valutare, una volta avvenuta la divulgazione, se:
- questa abbia effettivamente compromesso ogni elemento innovativo dell’invenzione e quindi abbia svolto una funzione “distruttiva” della novità;
- ci possa essere ancora un qualche presupposto di tipo tecnico su cui rivalersi per qualificare l’idea come brevetto;
- ci possano essere delle soluzioni alternative al brevetto comunque valide, ai fini della tutela dell’invenzione.
Cos’è il brevetto?
Il brevetto è un titolo giuridico che garantisce all’inventore il «diritto esclusivo » di realizzare e disporre della propria invenzione, nei «limiti e alle condizioni stabilite dalla legge» (art.2584 c.c.). Tuttavia, per essere brevettabile, l’invenzione è essenziale che risponda a tre specifici requisiti.
Requisiti di brevettabilità
Come dispone l’art.45 del Codice di Proprietà Industriale (c.p.i.):
«Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale».
A tal fine l’invenzione – c.d. “trovato” – deve rispondere ai seguenti requisiti.
Novità
Non deve essere già «compresa nello stato della tecnica» (art.46 c.p.i.).
Originalità
Deve presentare un’attività inventiva: ciò significa che, per una persona esperta del settore, quella combinazione degli elementi che la costituisce, non deve essere ovvia, ma deve apportare un contributo tecnico originale, non noto, che vada oltre una conoscenza già esistente (art.48 c.p.i).
Industrialità
Il “trovato” deve avere un’applicazione industriale, vale a dire che potrà essere fabbricato e utilizzato in campo industriale; pertanto, l’invenzione per essere brevettabile, non deve raggiungere solo lo scopo teorico per cui è stata ideata, ma anche quello di essere funzionante a livello pratico.
Domanda di brevetto
Sul piano formale, ai fini del sostegno della domanda, vediamo di seguito gli elementi necessari (art.51 c.p.i.).
Un riassunto
Utile a spiegare in maniera sintetica l’oggetto dell’invenzione e gli scopi che intende perseguire.
La descrizione dell’invenzione
Il cui obiettivo è illustrare in modo dettagliato, chiaro e completo lo specifico campo della tecnica a cui si riferisce, fornendo tutte le necessarie informazioni che possano mettere l’esperto del settore nelle condizioni di poterla riprodurre.
Di conseguenza, è essenziale che si evidenzi il problema tecnico che l’invenzione si propone di risolvere, con contestuale presentazione della soluzione innovativa.
Le rivendicazioni
Le quali designano l’ambito di protezione del brevetto, ossia «ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto» (art.52 c.p.i).
I disegni tecnici
Da integrare alla domanda di brevetto, quando ritenuti necessari, a chiarimento delle relative funzionalità.
Ogni domanda di brevetto deve avere ad oggetto un’unica invenzione.
Divulgazione anticipata del brevetto
Alfa, dunque, nel nostro caso preso ad esempio, avendo compiuto un atto di pre-divulgazione del proprio “trovato” ha fatto venir meno il requisito della novità e reso di pubblico dominio le caratteristiche del sua invenzione ora potenzialmente riproducibile.
La sua brevettabilità è pregiudicata.
Ma vi sono delle eccezioni a questo principio.
Nonostante la divulgazione, la brevettabilità resta possibile:
- in caso di divulgazione abusiva, diretta o indiretta, dell’invenzione ai danni del richiedente (art.47, c.1, c.p.i.)
- oppure, qualora il contenuto del “trovato” sia stato diffuso durante «esposizioni ufficiali» (art.47, c.2, c.p.i.).
L’eccezione è applicabile solo se la divulgazione si è verificata nei sei mesi precedenti al deposito della domanda di brevetto; diversamente l’esenzione non è attuabile se l’invenzione è stata divulgata in forma volontaria, per il tramite ad esempio, di brochure, siti web, vendita anticipata, fiere ed eventi.
Diventa pertanto essenziale evitare di rivelare, anche in buona fede, il contenuto della propria invenzione a terzi (investitori, finanziatori, potenziali partner) prima dell’effettivo deposito della domanda di brevetto.
Laddove sia necessaria la divulgazione, per esigenze di perfezionamento e sviluppo dell’idea, è opportuno sottoscrivere preventivi accordi di riservatezza (NDA- Non Disclosure Agreement): il cui scopo è garantire la non divulgazione di informazioni – idee, dati – riservate e confidenziali a soggetti terzi, senza il consenso del titolare delle stesse.
Dati questi presupposti, qualora l’invenzione, per mancanza dei requisiti necessari (in primis la novità), sia qualificata come non brevettabile, esistono delle idonee alternative a tutelarla?
Altre forme di tutela di un’invenzione
In base all’oggetto o allo scopo possiamo ricordare.
Segreto industriale
Nel caso che non siano stati divulgati al pubblico nel dettaglio gli aspetti tecnici essenziali inerenti al “trovato”, è valutabile la relativa protezione come know-how riservato, purchè l’azienda abbia messo in atto delle adeguate misure organizzative atte a garantirne la segretezza (artt.98-99 c.p.i.).
Registrazione design
Se l’invenzione presenta degli elementi distintivi di natura non tecnica, funzionale, ma estetica – nella forma, layout e configurazione visiva – può trovare tutela nella registrazione come disegno o modello.
Merita una menzione a parte, che sarebbe da approfondire in uno specifico lavoro, il Diritto d’autore, il quale si pone a tutela delle opere di carattere creativo, come opere letterarie, artistiche, musicali, fino al software.
Il potere di una strategia preventiva
In conclusione, da questa breve panoramica su rischi ed effetti della pre-divulgazione di un’invenzione, si evince l’importanza di mettere in atto un approccio strategico preventivo a tutela della propria invenzione, che noi consigliamo ai nostri clienti.
Nel nostro Studio, ci troviamo spesso ad assistere a situazioni in cui un eccessivo entusiasmo comunicativo porta le aziende, anche in buona fede, a pregiudicare la brevettabilità dei propri “trovati”, divulgando informazioni preziose prima di averle tutelate in maniera adeguata.
Proteggere opportunamente la propria invenzione non significa ostacolare la sua promozione e diffusione, anzi, significa garantirne valore e competitività nel lungo termine.
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