Oggi ci occupiamo di capire se un soggetto fragile – interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno – possieda o meno la capacità testamentaria.
Nell’affrontare il tema, dobbiamo considerare il delicato equilibrio:
- tra il diritto fondamentale di ognuno di disporre liberamente ancora in vita dei propri beni
- e l’onere di proteggere quelle persone che, a causa di infermità fisiche o psichiche, non sono in grado di esprimere le proprie decisioni in modo pienamente consapevole e libero.
Cosa si intende per capacità testamentaria?
Consiste nell’idoneità giuridica di una persona di fare testamento e quindi di decidere in vita come disporre e a chi destinare i propri beni.
Tale capacità presuppone che il soggetto sia pienamente consapevole del significato e delle conseguenze che implica tale atto, da redigersi privo di vizi che, di fatto, possano invalidarlo.
La capacità testamentaria è un diritto riconosciuto ad ogni persona (art.591 c.c.), purchè, nel momento stesso in cui scrive il testamento, sia capace di intendere e di volere.
A tal fine, è essenziale che il soggetto interessato non si trovi in una condizione fisica o psichica, più o meno grave, temporanea o permanente, tale da:
- essere qualificato come “incapace” di provvedere ai propri interessi;
- alterare, nello specifico, la capacità cognitiva e volitiva di decidere consapevolmente rispetto al contenuto stesso del testamento.
L’art.591 del codice civile, infatti, sostiene che «possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge», mettendo in evidenza l’incapacità di redigere un testamento per:
- i minori;
- gli interdetti (per infermità mentale);
- gli “incapaci naturali”, ossia quei soggetti che, nel momento stesso in cui redigevano il testamento, siano «stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e volere» (art.591,c.2, c.c.).
In caso di accertamento dell’incapacità del testatore, chiunque ne abbia interesse, può impugnare il testamento entro il termine di 5 anni dalla data di esecuzione delle disposizioni testamentarie.
Quali sono gli istituti a tutela dei soggetti “incapaci”?
Per valutare se un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario di amministrazione di sostegno sia effettivamente in possesso della capacità di agire e, di conseguenza, sia in grado di scrivere un testamento, è necessario considerare gli istituti giuridici di riferimento.
Interdizione
Colui che presenti una grave e «abituale infermità di mente», con alterazione permanente delle capacità psichiche, tale da renderlo «incapace di provvedere ai propri interessi» (art.414 c.c.), è dichiarato, con sentenza, “interdetto”.
La norma statuisce una «presunzione legale di incapacità a testare», per cui lo status di interdetto presenta un’incapacità assoluta che priva il soggetto della capacità di agire – e quindi di autodeterminarsi – inclusa quella testamentaria.
Infatti, in virtù della suddetta presunzione legale, un testamento scritto da una persona interdetta è da considerarsi nullo, anche se al momento della redazione si potesse presumere un istante di lucidità cognitiva del testatore.
Inabilitazione
Il soggetto che:
- presenta una condizione mentale di gravità inferiore allo status di interdetto,
- o compie “atti di prodigalità”, ossia l’eccessivo sperpero di denaro, o abuso di alcolici o sostanze stupefacenti, implicando così un pregiudizio economico per se stesso e per la famiglia,
è limitato nella propria capacità di agire, assumendo una parziale incapacità di intendere e di volere, tale da essere dichiarato, con sentenza, “inabilitato”.
A differenza dell’interdetto, l’inabilitato non è automaticamente considerato incapace, proprio perché non è soggetto alla presunzione legale di incapacità, pertanto può fare testamento.
La validità del testamento dell’inabilitato dipende dal fatto che, al momento della sua redazione, costui sia effettivamente in grado di intendere e volere.
In caso di contestazione del testamento, il giudice effettua una valutazione caso per caso, disponendo perizie e sentendo testimonianze a dimostrazione e accertamento della capacità testamentaria dell’inabilitato.
Il ruolo dell’amministratore di sostegno (AdS)
All’interdizione e all’inabilitazione, a sostegno delle persone fragili, che si trovino in una condizione di infermità fisica o psichica, anche parziale e temporanea, tale da non essere in grado di provvedere in piena autonomia ai propri interessi patrimoniali e non patrimoniali (art.404 c.c.), si affianca l’AdS, figura introdotta con la Legge n.6/2004.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno, come l’inabilitato, ha la capacità testamentaria, ma, come approfondiremo in seguito, il Giudice tutelare può decidere di limitarla.
La nomina dell’AdS: scelta e sostituzione
L’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice tutelare con decreto motivato immediatamente esecutivo, dietro ricorso, presentato dai soggetti che ne hanno interesse (come ad es.: beneficiario, PM, coniuge, convivente).
La scelta dell’AdS verte preferibilmente su un familiare o su una persona comunque vicina al beneficiario. In assenza, il Giudice tutelare può decidere di nominare un soggetto terzo scelto tra professionisti in materia giuridica o economica, iscritti in appositi elenchi e disponibili ad assumersi tale responsabilità.
Qualora il soggetto designato non sia più idoneo all’incarico (per cui viene revocato con decreto motivato) o in caso di gravi motivi (ad es. conflitti tra familiari), l’amministratore può essere sostituito, su istanza del beneficiario o dei familiari o d’ufficio dal Giudice tutelare.
Compiti dell’AdS
L’amministratore di sostegno assume compiti di:
- assistenza e cura del beneficiario, nella sua persona, salute e gestione delle relazioni familiari e sociali;
- rappresentanza del beneficiario (interessi patrimoniali) – l’AdS agisce in nome e per conto del beneficiario nella gestione e tutela del patrimonio (beni mobili e immobili).
Decesso del beneficiario: chiusura procedura AdS
Al momento del decesso del beneficiario, la procedura di AdS si chiude automaticamente: l’amministratore cessa dalle sue funzioni e gli eredi del defunto subentrano al patrimonio ereditario.
Il beneficiario di AdS ha la capacità testamentaria?
Il beneficiario, pur essendo assistito dall’AdS, «conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’AdS» (art.409 c.c.), tra i quali la capacità di fare testamento.
Tuttavia il Giudice tutelare può stabilire, già nel decreto di nomina dell’amministratore, di limitare o escludere la capacità testamentaria del beneficiario, qualora sopravvenga un peggioramento delle condizioni cognitive e volitive dello stesso, da non permettere una libera e consapevole espressione di volontà nella redazione del testamento.
L’amministratore di sostegno assume un ruolo importante anche nella valutazione del beneficiario alla capacità di testare e non può sostituirsi ad esso nella redazione del testamento.
In qualsiasi caso, in assenza di specifiche limitazioni, affinché il testamento sia valido, è essenziale che il beneficiario sia capace di intendere e di volere al momento della stesura dell’atto, come sancito dall’art.591 c.c.
Qualora chi abbia interesse dimostri che il beneficiario non era capace di intendere e volere, anche con carattere transitorio, in fase di scrittura del testamento, quest’ultimo può essere impugnato.
In conclusione, è essenziale comprendere se un soggetto fragile, interdetto, inabilitato o beneficiario di AdS, sia in possesso della capacità testamentaria, per garantirgli una effettiva tutela delle sue volontà e dei suoi diritti (patrimoniali e non).
Per proteggere i tuoi diritti di soggetto fragile, non esitare, affidati ad un avvocato in diritto successorio per una consulenza personalizzata.