Carrà Gaini

Addio legge fallimentare, ecco il Codice della crisi d’impresa

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La riforma è compiuta: tra 18 mesi entrerà in vigore il “Nuovo Codice della crisi di impresa e dell’Insolvenza”, che interviene sulla disciplina delle procedure concorsuali con le finalità di:

  • individuare ed accertare, quindi risolvere, in via preventiva la crisi d’impresa e l’insolvenza;
  • garantire la continuità aziendale.

Il Codice ha l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, con le principali finalità di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e di salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa dovuto a particolari contingenze.
Le novità sono sostanziali e organiche. Tra queste, rilevano:

  • la priorità delle proposte di concordato o risanamento aventi il fine della continuità aziendale;
  • la maggiore attenzione alle procedure di gestione delle crisi e dell’insolvenza alternative a quelle giudiziali;
  • semplificazione delle fasi processali, anche tramite il maggior utilizzo della procedura telematica;
  • la sottoposizione ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente, consumatore o professionista, imprenditore commerciale, agricolo o artigiano (fatta esclusione per gli enti pubblici).

Procedure di allerta e composizione assistita

L’innovazione più significativa è l’introduzione delle “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, il cui fine è anticipare l’emersione della crisi, ponendo a carico di soggetti qualificati l’onere di segnalare gli “indicatori della crisi”, squilibri reddituali, patrimoniali o finanziari che possono incidere sulla continuità, fornendo uno strumento di sostegno diretto per l’imprenditore, sia in fase di analisi che di trattativa, anche tramite l’istituzione dell’OCRI (Organismo di composizione della crisi e del’insolvenza).

E questo per incentivare la composizione negoziale e stragiudiziale della crisi, attraverso i seguenti strumenti:

  • piani attestati di risanamento, per consentire il rientro dell’esposizione ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
  • accordi di ristrutturazione dei debiti, con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, in continuità con il sistema vigente, ma anche in via agevolata, con almeno il 30% dei crediti, a condizione che non sia proposta la moratoria e che vi sia rinuncia a chiedere le misure protettive temporanee;
  • accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa anche ai creditori non aderenti, purché il loro soddisfo sia migliore rispetto alla liquidazione;
  • convenzione di moratoria, tra imprenditore e creditori (anche non aderenti, purché appartenenti alla medesima categoria dei creditori aderenti), se garantita da relazione di un professionista indipendente.
procedure giudiziali, concordato preventivo e liquidazione giudiziale al posto del fallimento

Le procedure giudiziali

Per quanto concerne invece le procedure giudiziali, si segnalano i seguenti interventi:

  • il concordato preventivo viene privilegiato in funzione della continuità d’impresa, con semplificazione della procedura;
  • il fallimento è invece sostituito dalla liquidazione giudiziale che (oltre la variante lessicale) introduce modifiche sulla verifica del passivo e sulla continuità dei contratti pendenti.

Viene inoltre disciplinato il ricorso alla procedura concorsuale del “gruppo di imprese”.

Ulteriori modifiche sono state poi apportate al codice penale ed al codice civile, riguardanti gli assetti organizzativi della società, la responsabilità degli amministratori e la nomina degli organi di controllo.

In particolare:

  • l’art. 2476, comma VI, codice civile, estende la responsabilità degli amministratori per gli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio;
  • l’art. 2477, comma III, codice civile, prevede la nomina dell’organo di controllo o del revisore quando la società è tenuta al bilancio consolidato, o ha superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti limiti:
  • attivo patrimoniale > €. 2.000.000;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni > €. 2.000.000;
  • dipendenti occupati in media > 10.

Il Nuovo Codice disciplina altresì le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex L. 3/2012), rinnovate in:

  • procedura di ristrutturazione dei debiti proposta dal consumatore;
  • concordato minore;
  • liquidazione controllata.

Riprendendo infine quanto accennato in esordio, il Nuovo Codice entrerà in vigore decorsi 18 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Sono invece di imminente applicazione (30 giorni dalla pubblicazione in G.U.) le norme riguardanti:

  • le sezioni specializzate per grandi imprese e gruppi;
  • le modifiche all’amministrazione straordinaria;
  • l’istituzione dell’albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure;
  • la certificazione dei debiti contributivi, premi assicurativi e debiti tributari;
  • le garanzie in favore degli immobili da costruire e fideiussioni;
  • gli assetti organizzativi societari;
  • la responsabilità degli amministratori;
  • la nomina degli organi di controllo;

Inutile dire che seguiremo il tutto da vicino e vi proporremo approfondimenti e aggiornamenti a breve.

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