Carrà Gaini

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

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Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo è disciplinato dal d.l. 145/2013, modificato recentemente dall’art. 1, comma 35, della Legge di Stabilità 2015.

Trattasi di un bonus riconosciuto per 5 anni – a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 – a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. E ciò a prescindere dal fatturato, dalla forma giuridica e dal settore economico della società.

L’agevolazione fiscale, pari al 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei tre esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, determina il sorgere di un credito determinato in un importo massimo annuale di €. 5.000.000,00 per ciascun beneficiario; sempre che vengano sostenute spese per ricerca e sviluppo pari ad €. 30.000,00. Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull’intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni.

Sono ammissibili al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute per:

  • l’assunzione di personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • le quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al D.M. 31.12.1988, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
  • i costi della ricerca svolta in collaborazione con Università ed Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
  • le competenze tecniche e le privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2015);

relativamente alle seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • lavori sperimentali o teorici volti ad acquisire nuove conoscenze;
  • ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
  • acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Inoltre, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi all’assunzione di personale altamente qualificato e ai costi della ricerca svolta in collaborazione con Università ed Enti e con altre imprese, il credito spetta nella misura più elevata del 50%.

Non sono considerate agevolabili, invece, le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.

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