Carrà Gaini

La nuova funzione compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio

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Una nuova sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, depositata l’11 luglio scorso, ci propone nuovi spunti per chiarire uno dei temi più dibattuti nei giudizi di divorzio: interpretando la norma cardine della questione – l’art. 5, comma 6, della Legge sul divorzio – alla luce del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, cerca di fornire gli elementi utili alla qualificazione e quantificazione dell’assegno.

Partiamo dalla norma.

Ai sensi del richiamato art. 5, comma 6, il tribunale dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. E ciò, dopo aver tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, anche in rapporto alla durata del matrimonio.

La norma, quindi, attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive.

Ma cosa significa “non aver mezzi adeguati”?

Prima d’ora, la consolidata giurisprudenza ha rapportato la determinazione dell’assegno al pregresso tenore di vita coniugale. Nel 2017, la Corte di Cassazione cambia improvvisamente rotta e assegna rilevanza non più al tenore di vita, ma alla “non indipendenza economica” della parte richiedente. Il recentissimo intervento delle Sezioni Unite giunge ad attribuire fondamentale importanza al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare, superando gli orientamenti sinora adottati.

In pratica, il giudice dovrà accertare l’esistenza e l’entità dello squilibrio economico determinato dal divorzio, mediante l’esame delle dichiarazioni dei redditi prodotte dalle parti. Dovrà poi valutare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, all’atto dello scioglimento del vincolo, sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare. Ma non solo: bisognerà altresì tenere in debita considerazione la durata del matrimonio (fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge) e le effettive potenzialità professionali e reddituali, che devono essere valutate anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.

Si afferma così la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio. Funzione che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma solo al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Solo in questo modo si assicura tutela, in chiave perequativa, alle situazioni – molto frequenti – caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali, dettate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.

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